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Vuoi Installare Anche Una Stufa A Pellet Senza Canna Fumaria?

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Quando è possibile lo scarico a parete?

27-11-2023 16:11

TECNICI ESPERTI ILTECNICO2424

Stufa a pellet, Abbattitore di Fumi, Canna fumaria, normative,

stufa a pellet in casa ma a basso impatto ambientale con proozone

Se le condizioni dell'art. 5 commi 9-bis e 9-ter del DPR 412/93 sono soddisfatte, né i Comuni né le ASL possono vietare lo scarico a parete.

“In sintesi, se le condizioni dell'art. 5 commi 9-bis e 9-ter del DPR 412/93 sono soddisfatte, né i Comuni né le ASL possono vietare lo scarico a parete per gli impianti termici a basso impatto ambientale”

La normativa italiana ha subito importanti modifiche negli ultimi anni, ampliando la definizione di 'impianti termici' per includere nuove soluzioni di riscaldamento come le stufe a pellet. Secondo l'articolo 5, commi 9-bis e 9-ter del DPR 412/93, recentemente modificato dal D.Lgs 102/2014, è stata confermata la possibilità di effettuare uno scarico a parete in specifiche circostanze. Inoltre, il medesimo articolo 5, comma 9-quater del DPR 412/93, richiede ai Comuni di adeguare i propri regolamenti alle disposizioni nazionali.

 

Ricapitoliamo insieme l’articolo 5 del DPR 412/1993: 

  • Art. 5 comma 9: le canne fumarie devono avere lo sbocco sopra il tetto.
  • Art. 5 comma 9-bis: le circostanze in cui è possibile derogare al comma 9.
  • Art. 5 comma 9-ter: i requisiti ambientali nel caso in cui non si installi la canna fumaria fino al tetto.
  • Art. 5 comma 9-quater: l'obbligo per i Comuni di adeguare i propri regolamenti alle disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter.

 

Purtroppo, la normativa in questione è stata revisionata più volte, rendendo oggi difficile tenere traccia di tutte le modifiche. Tuttavia, dammi cinque minuti e cerchiamo di ragionarci insieme. Come dicevo prima, sappiamo che la legge prevede l’installazione della canna fumaria con lo sbocco sopra il tetto. Ma quali sono le deroghe previste nei commi successivi? 

 

Le circostanze che trattiamo oggi sono tre:

 

Caso (a): Se in casa ho già un impianto termico installato prima del 31 agosto 2013 (che sia una caldaia, caminetti, stufe) con lo scarico a parete, ora vorrei sostituire un impianto ad alto rendimento di emissione. In questo caso, lo scarico del nuovo impianto termico può collegarsi direttamente allo scarico a parete preesistente.

 

Caso (b): Sono disposto a installare una canna fumaria con sbocco sopra il tetto, ma se il mio amministratore lo vieta a causa delle norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, allora posso montare gli impianti termici con lo scarico a parete. Nota bene: gli impianti termici devono avere un alto rendimento di emissione.

 

Caso (c): Se un tecnico esperto ha valutato la possibilità di installare una canna fumaria con sbocco a tetto e asserisce l’impossibilità di tale installazione, posso procedere con lo scarico a parete, rispettando sempre la regola di alto rendimento di emissione.

 

Da notare, non è sufficiente derogare l'articolo 5 e montare un impianto termico a parete; l’impianto stesso deve soddisfare certi requisiti ambientali per essere conforme alla normativa vigente

 

Esempio: se abito in un condominio e desidero installare una stufa a pellet, ma l’amministratore mi vieta la realizzazione di una canna fumaria con sbocco a tetto, ho il requisito di derogare alla normativa vigente. Tuttavia, la stufa, per essere un dispositivo ad alto rendimento, necessita di un abbattitore di fumi/fuliggine per ridurre non solo il fuliggine, ma anche gas nocivi quali gli ossidi di azoto, monossido di carbonio, PM2.5 e PM10.

 

Complimenti, ora possiamo installare un impianto termico con lo scarico a parete!

 

Per rafforzare ulteriormente la legalità e l’autorità della normativa vigente nazionale, l’ultimo comma dell’articolo 5, comma 9-quater, obbliga i comuni ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni nazionali vigenti. 

Un esempio di questa necessità è emerso in una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR), che ha annullato un'ordinanza del Comune di Gallarate (VA). In questo caso, il comune aveva proibito lo scarico a parete per una caldaia a condensazione di tipo C (a camera stagna) e a bassi NOx (alto rendimento) in un edificio con canna collettiva ramificata inadeguata.

 

In sintesi, se le condizioni dell'art. 5 commi 9-bis e 9-ter del DPR 412/93 sono soddisfatte, né i Comuni né le ASL possono vietare lo scarico a parete per gli impianti termici a basso impatto ambientale. Queste direttive forniscono linee guida chiare per i lavori di rinnovamento, assicurando sicurezza e conformità alle normative vigenti.


Definizione Giuridica degli 'Impianti Termici’

 

Come la normativa sulla canna fumaria che ha subito numerose modifiche, anche la definizione degli impianti termici ha subìto aggiornamenti. Originariamente, nel DPR 412/93, gli impianti termici si riferivano principalmente a caldaie, escludendo caminetti e stufe.

 

Tuttavia, con l'evoluzione tecnologica nel settore del riscaldamento, che ha visto nascere soluzioni sempre più ecologiche, il comitato tecnico nazionale ha apportato valutazioni pertinenti riguardo la definizione degli 'impianti termici'. Così, troviamo la nuova definizione nel D.Lgs. 192/2005 che ha progressivamente sostituito quella del 1993, includendo anche stufe e caminetti come 'impianti termici'. Qui evito di addentrarmi nei dettagli tecnici e termini giuridici; per chi fosse interessato, il testo normativo è facilmente reperibile.

 

In conclusione, dopo numerose modifiche nelle normative vigenti, è facile perdere il filo e confondersi, soprattutto effettuando semplici ricerche su Google.

 

Nota:

- Articolo 1, comma f del DPR 412/1993 (Definizione sugli 'Impianti Termici')per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

- Articolo 2, comma I-tricies del D.Lgs. 192/2005 (Nuova Definizione sugli 'Impianti Termici')“impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;)) ((l-tricies semel) "contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;


Normative di Riferimento: 

  1. Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, Gazzetta Ufficiale, 1993
  2. Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2005, n. 192, Gazzetta Ufficiale, 2005
  3. Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2013, n. 63, Gazzetta Ufficiale, 2013
  4. UNI 10683, UNI Ente Italiano di Normazione, 2022
  5. Sentenza N.01808/2017 TAR di Milano
  6. Determinazione delle emissioni in atmosfera e definizione dell’efficienza dell'abbattitore per fuliggine ad umido a doppia camera ai fini della protezione da sostanze pericolose (ProOzone™ ABBATTITORE DI FULIGGINE AF1002), SERVIZI SRL, 2023

 

Link per le normative: 

  1. DPR 412/1993
  2. D.Lgs 192/2015
  3. Sentenza N.01808/2017 TAR di Milano

 

Ultimo aggiornamento:

30/11/2023